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Ordinanza n. 10 – Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutto il territorio comunale nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2023.

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Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutto il territorio comunale nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2023.

Data:

15 Giugno 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

COMUNE DI GALLUCCIO

Ordinanza SINDACALE n.10 del 16-06-2023

IL SINDACO

quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.3 comma 1, lett c) D. Lgs n. 1 del 02/01/2018, Codice di Protezione Civile:
Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visti

  • la Legge 21.11.2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l’art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all’interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
  • la Legge n. 116 dell’11/08/2014;
  • Il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e s.m.i.;
  • Il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all’art. 29 commi 1/3;

Preso atto che

  • con D.G.R. n. 250 del 15/06/2021 la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle
    attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021- 2023. Con allegati.”;
  • è in itinere l’approvazione da parte della Giunta regionale della Campania dell’aggiornamento annuale del Piano AIB;
  • che l’art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le
    disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
  • che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

Visti, altresì,

  • la Circolare del Ministero dell’Interno n. 14522/114/113(prot. n. 42064) del 22 maggio 2023, con la quale ha trasmesso la direttiva emanata dal Ministro per la protezione civile e le politiche del Mare concernente le: “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbana-rurale ed ai rischi conseguenti” al fine di promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per la campagna antincendio boschivo 2023, nell’arco temporale tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2023;
  • la nota della Prefettura di Caserta n. prot. 74951 del 05/06/2023 avente ad oggetto: “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti” la quale si invitano i Sindaci ad emettere apposite ordinanze in merito;
  • il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Ordinanza SINDACALE n.10 del 16-06-2023 COMUNE DI GALLUCCIO con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
  • l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate e confermate:

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E FORESTALE NEL PERIODO 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE 2023
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE salvo proroghe, disposte con DDGR.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

  • alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
  • al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
  • al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo i perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
  • per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

E’ FATTO ALTRESI’ DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, nelle campagne e nei boschi di:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati) ad una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate o pascoli;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTE

che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall’art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, ai Carabinieri Forestali ed ai soggetti autorizzati l’esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune di Galluccio o agli organi di polizia eventuali trasgressori.

RICORDA

che su ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone
urbane e periferiche;

  • che l’accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all’interno di aree boschive prevede sanzioni penali così come disposto dal D.Lgs.152/2006, dalla legge n. 353 del 21/11/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 Codice Penale;
  • che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti
    Amministrazioni:
  1. Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Caserta
  2. Regione Campania – numero verde 800 449 911
  3. Carabinieri Forestale – 1515
  4. Polizia Municipale di Galluccio
  5. Comando Stazione Carabinieri di Mignano M.L.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Galluccio. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

  • Che la presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza a:
  • Comando Polizia Municipale,
  • Giunta comunale;
  • Servizi dell’Ente;
  • Enti gestori dei Parchi e riserve nazionali/regionali
  • Comando Stazione Carabinieri di Mignano M.L.;
  • Stazione Carabinieri Forestale di Roccamonfina;
  • Commissariato di Polizia di Stato;
  • Guardia di Finanza;
  • Direzione Provinciale viabilità;
  • Provincia di Caserta;
  • Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
  • nonché inviata per conoscenza a:
  • Protezione Civile Regionale
  • Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caserta;
  • Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teano;
  • Comando Provinciale dei Carabinieri;
  • Gruppo Carabinieri Forestale;
  • Al Parco Regionale Roccamonfina-Foce del Garigliano:
  • Alla Comunità Montana M.S. Croce.

che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente.

Decorrenza e validità
La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 30/09/2023, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico–sanitaria.

Ultimo aggiornamento: 20/09/2023, 16:49

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