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Ordinanza sindacale n.8

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Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

Data:

12 Giugno 2024

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Descrizione

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs.
267/2000.

A cura di

Sindaco

Piazza Municipio 1

Galluccio, 81044

Ultimo aggiornamento: 18/06/2024, 15:35

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